Come funziona il recupero crediti in Italia 

In Italia un debitore deve pagare una fattura, una rata di un prestito o delle utenze entro 30 giorni ossia un periodo che in realtà è molto più breve rispetto agli altri paesi dell’UE; infatti, la maggior parte prevede anche quello di 60 giorni. Inoltre va sottolineato che la riscossione dei debiti è più difficile e in alcuni casi richiede anche l’intervento di società legali specializzate nel recupero crediti. In riferimento a quanto sin qui premesso, vediamo nei particolari come funziona il recupero crediti in Italia e quali sono le procedure necessarie per portare a buon fine l’operazione.

La pratica si affida ad un’agenzia di riscossione

Per riscuotere un debito in Italia si raccomanda che una società (o persona fisica) incarichi una ditta per il recupero crediti. Il primo passo che avvocati della suddetta agenzia di recupero crediti compiono è quello di chiedere (informalmente) il rimborso del debito, che di solito comporta una telefonata da parte dello studio legale. Se i mezzi informali non sortiscono l’effetto sperato, allora si prosegue con un avviso extragiudiziale sotto forma di lettera di messa in mora su carta intestata e che sarà notificata al debitore a mezzo raccomandata. Il contenuto richiede formalmente il pagamento comprensivo di capitale, interessi maturati e quelli di mora, calcolato in linea con il D.Lgs. 231/2002 oltre alle spese legali. Il debitore avrà quindi da una a due settimane di tempo per effettuare il pagamento della somma dovuta.

Come agisce l’agenzia se il debitore non paga?

Se il debitore nonostante la messa in mora non paga, l’atto viene notificato da un ufficiale giudiziario con l’avvertenza che se il pagamento non si effettua entro 10 giorni dalla data di notifica, si avvia il procedimento giudiziario formale. Tuttavia vale la pena notare che questo è ancora un avviso extragiudiziale sebbene sia emesso da un ufficiale giudiziario. Se il pagamento non viene effettuato anche dopo la scadenza del termine, gli avvocati del recupero crediti chiederanno al proprio cliente di fornire tutta la documentazione relativa al debito residuo, comprese le ricevute di consegna e/o un estratto certificato del registro IVA del creditore. Successivamente, presenteranno ricorso all’autorità giudiziaria (Tribunale o Giudice di Pace), avviando in tal modo il procedimento formale. Il tribunale italiano emetterà quindi un decreto in cui condanna il debitore al pagamento del debito comprensivo di tutti gli interessi e delle spese legali dovute, entro 40 giorni dalla notifica del decreto stesso. Il procedimento speciale che è disciplinato dagli articoli 633 – 656 del codice di procedura civile è tuttavia subordinato al fatto che entro un termine di 40 giorni il debitore può proporre opposizione. Trascorso tale lasso di tempo, viene attuata la procedura esecutiva.

Come si avvia la procedura esecutiva in Italia?

Il procedimento esecutivo effettivo inizia con la notifica di un atto (atto di precetto) ed è regolato dall’articolo 480 del codice di procedura civile italiano. In caso di mancato pagamento del debito, per l’avvio del procedimento viene depositato presso il Tribunale un decreto ingiuntivo in cui sono compresi anche gli onorari e le spese fino alla data in cui l’atto è stato notificato al debitore. A questo punto se il debitore continua a non pagare, il giudice del tribunale proporrà un decreto esecutivo

sui beni mobili, dopodiché verrà fissata un’udienza che deciderà la migliore linea di azione da intraprendere per vendere questi beni mobili. Infine l’ultimo atto è quello del pignoramento che può essere emesso su qualsiasi immobile di proprietà del debitore con titolo esecutivo iscritto al Registro Immobiliare e con relativa nota di trascrizione. Gli immobili pignorati saranno poi venduti o ceduti direttamente al creditore. A margine va altresì aggiunto che se la procedura esecutiva non va a buon fine, il creditore può comunque chiedere che il debito sia iscritto nei suoi bilanci come perdita, mentre se la cifra è superiore a Euro 30.000,00 come previsto dall’articolo 15 del TUF, il creditore può proporre istanza di fallimento nei confronti del debitore.

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